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Approfondimenti su pensioni di reversibilità

La disciplina vigente in materia di pensione di reversibilità



Nella presente sezione potete trovare gli approfondimenti che lo Studio Legale Ridolfi di Cento offre in relazione a tematiche di ordine giuridico.


Vengono illustrati, ad esempio, i principali profili che le pensioni di reversibilità assumono nel nostro ordinamento.

Pensione di reversibilità



Pensione previdenziale che spetta al coniuge superstite o ad altri congiunti dopo la morte del dipendente pubblico o privato, ovvero di un soggetto coperto da assicurazione sociale.


L’estinzione del vincolo matrimoniale (divorzio) fa venire meno il diritto all’assistenza matrimoniale ma lascia persistere una pretesa di solidarietà che giustifica la corresponsione di un aiuto economico e la sopravvivenza della tutela previdenziale acquisita dall’altro coniuge.

  • Perché?

    Perché ciascun coniuge ha dato il suo apporto alla formazione del patrimonio familiare e tale apporto non può essere vanificato dal successivo evolversi degli eventi relativi al rapporto matrimoniale; ciò presuppone che il rapporto di lavoro dal quale deriva la pensione di reversibilità sia iniziato in un momento antecedente al divorzio.

    Ed in caso di nuove nozze chi ha il diritto alla pensione di reversibilità? L’ex coniuge o il “nuovo” coniuge? Se sussistono i requisiti ex art. 9 L. 898/1970 hanno entrambi il diritto alla corresponsione di una quota di reversibilità.

Quali sono questi requisiti? 



REQUISITO ESSENZIALE PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ IN CASO DI DIVORZIO:

Previsione di un assegno divorzile al momento del divorzio. La pensione di reversibilità ne assume la funzione di prosecuzione. L’assegno divorzile deve essere assegnato nel mero interesse dell’ex coniuge e l’eventuale assegno a beneficio di altri soggetti che l’ex coniuge ha la funzione di tutelare fa discendere l’assegnazione di una quota della pensione di reversibilità solo laddove permanga la necessita di assolvere tale funzione. È irrilevante la modalità solutoria (intesa come assegno mensile o una tantum) pattuita tra le parti.

  • Art. 5 L. 263/2005

    Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che per titolarità dell'assegno ai sensi dell'articolo 5 deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del Tribunale ai sensi del predetto articolo 5 della legge n. 898 del 1970. 

    Conseguentemente, il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità può essere riconosciuto solo se questo sia titolare di un assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto.

  • Altro requisito:

    Non aver convolato a nuove nozze.


    Il diritto a vedersi corrisposta la pensione di reversibilità, o una quota di essa, trova la sua fonte nella legge (art. 9 legge 898/1970) e non è rimessa al potere discrezionale del Giudice.

    Gli aspetti processuali, quindi, riguardano la determinazione delle quote rispettivamente in favore dell’ex coniuge e del coniuge superstite e non la determinazione del diritto stesso.


    Preme sottolineare che il divorziato non è erede del de cuius e può partecipare alla chiamata ereditaria solo in forza di un diritto autonomo derivante dal testamento. Diverso è il discorso riguardante la pensione di reversibilità.

  • Canoni di ripartizione:

    La pensione viene ripartita tra ex coniuge e coniuge superstite.


    • In un primo momento: individuazione sulla base della durata legale dei periodi matrimoniali
    • Oggi: i criteri per la determinazione delle quote devono riguardare:
    •  - La durata del rapporto matrimoniale.
    • - Ulteriori elementi correlati alle finalità che persegue il diritto alla reversibilità – tra tali elementi possiamo individuare l’ammontare dell’assegno divorzile determinato in sede di separazione e la presenza di altri soggetti in peculiari condizioni; QUESTI ELEMENTI VENGONO UTILIZZATI IN VIA EVENTUALE QUALI CORRETTIVI DEL CRITERIO TEMPORALE.
    • La Cassazione delinea un indirizzo che vuole prendere in considerazione anche altri dati concernenti le condizioni economiche delle parti e la natura assistenziale e solidale dell’assegno divorzile.

In caso di controversia tra ex coniuge e coniuge superstite riguardante la ripartizione tra essi della pensione di reversibilità:



E' competente il Tribunale secondo il rito ordinario in quanto la controversia tra l’ex coniuge e coniuge del de cuius riguarda in via esclusiva la ripartizione delle quote di pensione di reversibilità e non ha riguardo al rapporto assicurativo e previdenziale con l’ente previdenziale. Laddove avesse riguardo al rapporto assicurativo e previdenziale, e quindi se la controversia riguardasse la stessa erogazione della pensione di reversibilità, sarebbe competente la Corte dei Conti.

  • Perché?

    Perché il trattamento, se configurante un diritto, sarebbe a carico dello Stato. 

Da quando inizia a decorrere il diritto alla corresponsione della pensione di reversibilità, o di una quota di questa



Il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge pensionato/assicurato. Tale decorrenza grava nei confronti dell’ente erogatore e non nei confronti del coniuge superstite che abbia percepito per intero il trattamento di reversibilità dal mese successivo al decesso e sino alla sentenza che ne determina le quote. L’ente erogatore, tuttavia, una volta corrisposta la quota all’ex coniuge a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso, può rifarsi sul coniuge superstite per il recupero delle somme versate in eccesso.

RIEPILOGANDO GLI STEP PER ADDIVENIRE ALLA PERCEZIONE DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ

1



Divorzio con previsione di assegno divorzile direttamente in capo al coniuge e non per la tutela di altri soggetti.

2



Non aver convolato a nuove nozze.

3



In caso di concorrenza tra coniuge superstite ed ex coniuge, giudizio per la determinazione della quota della pensione da attribuire al coniuge divorziato, anziché al coniuge superstite.

4



Emissione sentenza appellabile entro i termini ex artt. 325 e 327 c.p.c. (30 gg dalla notificazione / 60 gg dalla pubblicazione in caso di mancata notificazione).

Diritto alla pensione di reversibilità in caso di unione civile



L’articolo 1 comma 25 della legge 76/2016 che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso e le convivenze di fatto (cosiddetta "legge Cirinnà") prevede l’applicazione dell’articolo 9 della legge 898/1970 anche in caso di unione civile.



In forza di tale previsione, quindi, il legislatore ha espressamente voluto parificare i matrimoni e le unioni civili prevedendo il medesimo regime successorio, in virtù del fatto che diversa statuizione avrebbe potuto far sollevare una questione di legittimità costituzionale per violazione dell’articolo 3 della Costituzione (cd. principio di uguaglianza).


Stante la predetta disposizione di legge, quindi, il diritto a percepire la pensione di reversibilità, o quota di essa, spetta anche alla parte dell’unione civile, anche in caso di cessazione dell’unione stessa, purché siano rispettati i requisiti previsti, ossia non aver istituito una nuova unione civile e che vi sia espressa previsione di assegno “divorzile”.


Alle disposizioni di legge, nel mese di dicembre 2016, si è adeguato anche l’Istituto Previdenziale che, con messaggio n. 5171, ha chiarito che “a decorrere dal 5 giugno 2016, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali e dell’applicazione delle disposizioni che le disciplinano, il componente dell’unione civile è equiparato al coniuge”.

Diritto alla pensione di reversibilità in caso di convivenza more uxorio



Per quanto riguarda le ipotesi di convivenze di fatto, intendendosi per conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o unione civili, il legislatore non ha previsto l’applicazione di un regime successorio con riferimento alla reversibilità in caso di morte di uno dei due conviventi. Nonostante la legge Cirinnà equipari in svariati aspetti la convivenza di fatto al matrimonio (per esempio con riferimento ai diritti previsti dall'ordinamento penitenziario; diritto reciproco di vita, diritti del convivente in materia di impresa familiare, ecc…), per la disciplina dei rapporti patrimoniali è richiesta la stipula di un contratto di convivenza.

Dal predetto contratto, tuttavia, i rapporti patrimoniali regolati non determinano il sorgere di un diritto alla pensione di reversibilità in quanto il contratto di convivenza, seppur stipulato in ragione di legame affettivo con reciproca assistenza morale e materiale, non prevede direttamente come proprio effetto l’instaurazione di una famiglia, come nei casi di matrimonio, o di una formazione sociale, come nel caso di unione civile.


La legge sulle unioni civili, inoltre, al suo articolo 1 comma 65, fa sorgere in capo al potere giurisdizionale la discrezionalità di stabilire un obbligo agli alimenti qualora un convivente, dopo la cessazione della convivenza di fatto, versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento. Da tale previsione discende che per le ipotesi di convivenza manchi a priori il cd. requisito essenziale dell’assegno divorzile per il sorgere del diritto alla reversibilità o quota di essa, dovendosi considerare in maniera nettamente distinta il mantenimento e gli alimenti.

* Riferimenti normativi:


Art. 9 l. 898/1970;

Art. 5 l. 898/1970;

Art. 5 l. 263/2005;

Art. 1 l. 76/2016;

Messaggio INPS n. 5171

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